IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto e dall'articolo 6 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata con legge del 5 agosto 1981 n. 503, persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna minore quale importante componente delle biocenosi naturali. 2. A tal fine la Regione: a) sottopone a tutela le specie maggiormente minacciate o vulnerabili e ne protegge gli habitat; b) promuove studi e ricerche sulle diverse specie e incentiva iniziative didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.