IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4
dello statuto e dall'articolo 6 della Convenzione  di  Berna  del  19
settembre  1979  ratificata  con  legge  del  5  agosto  1981 n. 503,
persegue il fine di assicurare la conservazione  della  fauna  minore
quale importante componente delle biocenosi naturali.
   2. A tal fine la Regione:
     a)  sottopone  a  tutela  le  specie  maggiormente  minacciate o
vulnerabili e ne protegge gli habitat;
     b) promuove studi e ricerche sulle diverse  specie  e  incentiva
iniziative  didattico-divulgative  volte  a  diffondere la conoscenza
della fauna oggetto di tutela.